1. La questione: valutazione d’ufficio della sospensione condizionale non richiesta dall’imputato
La Corte di Appello di Cagliari confermava una decisione di primo grado, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, essendo stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva mancanza assoluta di motivazione, in ordine alla possibilità di accesso alle pene sostitutive, destinata, a suo avviso, ad essere valutata dal giudice anche in assenza di richiesta dell’imputato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’imputato può ricorrere in Cassazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se non ha fatto richiesta durante il giudizio di merito.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, richiamandosi un pregresso arresto giurisprudenziale con cui è stato per l’appunto asserito che, in tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato non può ricorrere in Cassazione per la mancata concessione del beneficio se non lo ha richiesto durante il giudizio di merito.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, dolersi della mancata concessione di siffatto beneficio innanzi alla Cassazione, quando nessuna richiesta è stata fatta in precedenza nel giudizio di merito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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