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requisiti dalla vecchiaia alle uscite anticipate (da quota 103 all’Ape Sociale) #finsubito prestito immediato


Pensioni e manovra. Prorogati, per il 2025, tutti gli interventi di flessibilità esistenti, ovvero Ape sociale, Opzione donna e Quota 103. Confermato il livello delle pensioni minime.

La rivalutazione sarà piena e si dirà addio alla sterilizzazione degli assegni più alti. Sono previste inoltre misure per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione, con il potenziamento del bonus Maroni. Tutto questo quanto previsto nella legge di bilancio recentemente varata dal governo e che adesso passerà al vaglio del Parlamento. 

 

Pensioni, l’età pensionabile nel 2025

In sostanza poche novità rispetto all’anno in corso. Dunque, la domanda è: quali sono le finestre di età – e quelle di anzianità di contributi – che possono permettere l’uscita dal lavoro nell’anno che verrà? Dalla pensione di vecchiaia a tutte le opzioni di uscita anticipata, ecco un quadro delle possibilità.

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Pensione di vecchiaia

I requisiti per la pensione di vecchia, sono 20 anni di contributi (15 anni per chi soddisfa le condizioni per accedere alle deroghe Amato), e 67 anni di età. In questo caso l’importo della pensione è pari almeno a quello dell’Assegno sociale (ma solo se non ci sono contributi maturati prima del 31 dicembre 1995).

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso questi requisiti contributivi e anagrafici. Requisiti che sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.

Insieme al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

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  • lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi.

Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione fino al 2026 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.

Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 (circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2026.

Lavoratori che hanno contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale.

In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2027) con cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.

Pensione anticipata

I requisiti sono differenziati a seconda che il soggetto richiedente la pensione anticipata sia un soggetto con anzianità contributiva al 31.12.1995 o sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.1.1996.

I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono  richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata alternativamente:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2027, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 3 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di pensione, il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. finestra).

Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata contributiva da porre in pagamento non può superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024). Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Quota 103

Quota 103 dà la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti che attualmente sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Possono richiedere Quota 103 i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex Inpdap) e sostitutive (ex Enpals), oltreché gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Non può essere richiesta dal personale dipendente dalle Forze Armate, Polizia e Polizia Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Per accedere a Quota 103 sono necessari almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età.

Gestione Bed & Breakfasts

Finanziamenti Bed & Breakfasts

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili:

  • tutti i contributi accreditati o versati (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione presso cui è liquidato il trattamento pensionistico (per esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
  • i contributi derivanti dal cumulo gratuito di due o più gestioni previdenziali dell’INPS, a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione diretta liquidata da una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.

Ape Sociale

L’Ape sociale è istituita dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi.

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L’indennità Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata i quali:

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose)
  1. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  2. tecnici della salute;
  3. addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  4. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  5. operatori della cura estetica;
  6. professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  7. artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  8. conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  9. operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  10. conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  11. conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  12. operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  13. conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  14. conduttori di mulini e impastatrici;
  15. conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  16. operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  17. operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  18. conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  19. personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  20. personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  21. portantini e professioni assimilate;
  22. professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  23. professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Opzione donna

La pensione anticipata “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato a domanda alle lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2021, hanno maturato i requisiti previsti dalla legge.

Possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

Quota 41

La pensione per i lavoratori precoci – o Quota 41 – è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo)

Quota 97,6

E’ la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti. Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

  • per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno:
  1. dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
  2. autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
  • per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:
  1. dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
  2. autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
  • per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
  1. dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
  2. autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Isopensione

Si tratta del cosiddetto esodo dei lavo­ratori anziani (o Isopensione), introdotto dalla ri­forma Fornero, che può essere uti­lizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Il meccanismo consente un anticipo dell’età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa Fornero a patto che l’azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l’assegno prende il nome di isopensione) per l’intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

Il periodo di quattro anni è stato esteso temporaneamente, per il periodo temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026, a sette anni ai sensi dell’articolo 1, co. 160 della legge 205/2017 (legge finanziaria 2018). L’azienda dovrà versare, oltre all’assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la co­pertura pensionistica fino al rag­giungimento del diritto all’assegno di quiescenza definitivo.

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