Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
(Modificata la lista di conformità Inl)
Con il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 è stato stabilito che in seguito al rilascio dell’attestato dalla data di iscrizione nella lista di conformità Inl, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità. Questo significa che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella medesima lista. Tutto questo, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla procura della Repubblica.
Con il medesimo decreto-legge sono stati istituti gli Isac, gli indici sintetici di affidabilità contributiva utili a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle aziende in relazione a quanto previsto dai contratti nazionali. I primi due settori a essere interessati saranno le strutture ricettive (hotel) e la grande distribuzione alimentare.
Ma non ci si fermerà a questi due comparti. Entro il 31 agosto 2026, infatti, il meccanismo degli Isac sarà esteso anche ad altri sei settori.
Qui di seguito lo stralcio di interesse del provvedimento.
Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita’, ricerca e
istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. (24G00178)
(Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024)
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la
ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche’ il servizio di mensa nelle scuole»;
Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del
Consiglio universitario nazionale»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare, l’articolo 1, comma 863;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe
al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;
Visto l’articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’articolo 3 che ha soppresso l’Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Considerato che e’ obiettivo prioritario del Governo il contrasto
al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla
qualita’ e sulla produttivita’ del lavoro, nonche’ sulla coesione
sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di implementare e
introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso,
anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro
sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel
rispetto degli obiettivi ivi previsti;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di rafforzare
l’azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al
lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative
competenze;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere
disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali
per le imprese operanti nel settore dell’informazione, dell’editoria
e della moda;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere
disposizioni urgenti per garantire la piena operativita’ delle
commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica alle funzioni di
professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione
degli ITS Academy in concomitanza con l’avvio dell’anno formativo
2024-2025;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in
ragione dell’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 nonche’ in
relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra
l’altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere, in
vista del termine dell’esercizio finanziario 2024, alla migliore
allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le
relative finalita’, destinandole a ulteriori azioni realizzabili
entro l’anno 2024;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere una
disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa
obbligatoria per i danni da eventi catastrofali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, del Ministro dell’istruzione e del
merito e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto al lavoro sommerso
1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, le parole: «dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita’» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
2. All’articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, le parole: «dell’ANPAL» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’INAIL».
3. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma
863 e’ sostituito dal seguente:
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l’INAIL pubblica nel
proprio sito istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle
modalita’, dei termini e delle condizioni di ammissibilita’ di
presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia
all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie
dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita’ per
le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di
qualita’ di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, nonche’ gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e
di revoca del contributo.».
4. All’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il
comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per
un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di
conformita’ INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e’
considerato a basso rischio di irregolarita’ e l’Ispettorato
nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attivita’ di
vigilanza, puo’ non procedere a ulteriori verifiche nelle materie
oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella
Lista di conformita’ INL, fatte sempre salve le verifiche in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di
intervento, nonche’ le attivita’ di indagine disposte dalla Procura
della Repubblica.».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui
all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono introdotti gli indici sintetici di affidabilita’ contributiva
(ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia
contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e
prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione
contributiva e sono elaborati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 15,
del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici
di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed
elusione contributiva. Le attivita’ di cui al presente comma, salvo
quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Ispettorato
nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli
ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonche’ sono
stabilite le premialita’ da applicare ai soggetti di cui al comma 5,
i criteri e le modalita’ per l’aggiornamento periodico degli stessi e
le ipotesi di esclusione dell’applicabilita’ degli indici per
determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalita’ di cui al comma 7 e’ stabilita
l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a
rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto
2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare
modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 5 a 9, pari a
414.800 euro per l’anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l’anno
2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5
– Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
11. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
«1-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con
modalita’ tecniche dallo stesso definite, l’accessibilita’ al Portale
nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e
degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita’
di verifica nelle attivita’ di propria competenza, nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o
piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di
condivisione ai sensi del comma 1, nonche’ i soggetti abilitati ad
accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente
comma.».
(…)
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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