In via generale, l’assenza dal servizio per infortunio sul lavoro è trattata in modo identico rispetto alla malattia ordinaria tranne per quanto riguarda il periodo di comporto.
Il calcolo delle assenze, infatti, è distinto tra infortunio e malattia ordinaria, dando origine a due diversi periodi, tra loro non cumulabili.
Come prescrive l’art. 49, c. 1, CCNL 16.11.2022: “In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).”
Dunque, al lavoratore assente per infortunio per tutto il periodo ha diritto a ricevere l”“intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;”.
Per quanto riguarda il personale della polizia locale, l’applicazione della speciale disciplina richiamata dall’art. 49, CCNL 16.11.2022 (art. 7, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14) riguarda le situazioni in cui l’agente infortunato:
– ha subito la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio e dunque ha diritto all’erogazione del c.d. equo indennizzo;
– è stato ricoverato in istituti sanitari e ne ha sostenuto le relative spese conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative.
Queste spese, che sono a carico dell’ente locale, possono essere rimborsate all’ente ai sensi del D.M. 4 settembre 2017.
Nel caso di infortuni sul lavoro, la trattenuta Brunetta non si applica se vi è stato ricovero ospedaliero.
28 ottobre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7872, sintomo n. QP7966
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