Con il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria», è stato introdotto un adempimento in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.
In particolare, le previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 39/2024 riguardano le informazioni che devono essere trasmesse all’ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e da quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili.
In base a tali previsioni, i soggetti coinvolti in tali interventi devono rispettare scadenze e adempimenti specifici per la trasmissione delle informazioni agli enti preposti, tra cui ENEA e il Portale Nazionale per la Conservazione e Sicurezza (PNCS).
Ambito di applicazione e soggetti obbligati alla trasmissione
Il decreto coinvolge due specifiche categorie di soggetti:
- Coloro che hanno presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o istanza per il titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2023, senza aver concluso i lavori entro tale data
- Coloro che hanno presentato la CILA o l’istanza abilitativa dal 1° gennaio 2024 in poi, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori
Questi adempimenti si applicano a tecnici, progettisti, direttori dei lavori e collaudatori statici, che sono chiamati a inviare i dati catastali dell’immobile, l’importo delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto, la previsione delle spese future per il 2024 e il 2025 e le percentuali di detrazione spettanti.
Tempistica e modalità di trasmissione delle informazioni
La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata dai professionisti incaricati attraverso specifici canali messi a disposizione dagli enti competenti.
Il DPCM stabilisce che i tecnici incaricati devono garantire la correttezza e la completezza dei dati inviati. In caso di errori o dichiarazioni false, le responsabilità si estendono fino alla possibile applicazione di sanzioni amministrative e penali, configurando un regime di vigilanza sulla trasparenza e sull’accuratezza delle informazioni comunicate. Questa responsabilità contribuisce a rafforzare il monitoraggio e la tracciabilità dei benefici fiscali concessi per interventi che coinvolgono fondi pubblici.
Le informazioni da trasmettere riguardano:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute
Sanzioni per la mancata trasmissione
Il Decreto Legge 39/2024 prevede sanzioni per chi omette la comunicazione nei termini stabiliti:
- Una multa di 10.000,00 euro per ogni singola comunicazione omessa
- La decadenza totale dall’agevolazione fiscale per gli interventi avviati dopo il 30 marzo 2024, con la perdita del beneficio senza possibilità di sanare l’errore mediante la remissione in bonis
Questo approccio introduce una distinzione importante, con pesanti conseguenze per chi non si attiene agli obblighi di trasparenza, anche in assenza di una volontà dolosa.
Tuttavia, non può che sorgere un interrogativo sulla compatibilità tra tali sanzioni e il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la rigidità della decadenza dai benefici fiscali.
Inoltre, gli adempimenti in commento devono confrontarsi con quanto indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7657/2024, secondo cui l’obbligo di comunicazione all’ENEA è di natura statistica, e quindi non decadenziale per l’agevolazione fiscale.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, i termini di trasmissione dei dati all’ENEA non rivestono carattere perentorio, in quanto la comunicazione ha un fine di monitoraggio sul risparmio energetico raggiunto. In virtù di tale interpretazione, l’omessa comunicazione non è causa automatica di decadenza dal beneficio, che può essere sanato anche oltre il termine di 90 giorni previsto per l’invio della comunicazione.
Questo principio, affermato dalla Suprema Corte, contrasta con le rigide disposizioni del DL 39/2024 e potrebbe fornire un solido argomento difensivo per i contribuenti soggetti a sanzioni o a contestazioni di decadenza del bonus.
Conclusioni
Il DPCM 17 settembre 2024 rappresenta un ulteriore passo verso la regolamentazione degli interventi di riqualificazione edilizia ed energetica. Tuttavia, le recenti disposizioni sembrano discostarsi dai principi di stretta interpretazione espressi dalla Cassazione. L’applicazione di sanzioni per la mancata comunicazione all’ENEA e la perdita dei benefici fiscali solleva questioni di legittimità, dato che la Suprema Corte ha definito tali comunicazioni come meri strumenti statistici.
In definitiva, il quadro normativo appare frammentato e necessita di chiarimenti che possano armonizzare l’obbligatorietà e le sanzioni previste dal DPCM con le pronunce giurisprudenziali in materia. Nell’attesa di una possibile rivisitazione legislativa o di chiarimenti interpretativi, i tecnici incaricati e i contribuenti sono chiamati a rispettare scrupolosamente le scadenze e gli obblighi imposti dal decreto, al fine di evitare le pesanti conseguenze derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni.
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