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Il decreto legge n. 155/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2024, ha introdotto significative modifiche all’articolo 2-quater del DL 113/2024, noto come “Decreto Omnibus“, che disciplina lo scudo fiscale. Tale norma, attraverso l’articolo 7 del nuovo decreto, amplia la portata dello scudo fiscale, permettendo ai contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) di proteggere anche le annualità dal 2018 al 2022 caratterizzate da cause di esclusione dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per il Covid-19 o per mancato normale svolgimento dell’attività.
Questi contribuenti, con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e che non applicano il regime forfetario, potranno avvalersi dello scudo fiscale per regolarizzare le posizioni tributarie di tali annualità, usufruendo di una specifica comunicazione con prospetto di calcolo delle imposte dovute, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate nello spazio personale fiscale di ciascun contribuente il 14 ottobre 2024.
Scadenza e vantaggi dello scudo fiscale
La scadenza per aderire al Concordato Preventivo Biennale e avvalersi dello scudo fiscale per gli anni 2018-2022 è fissata al 31 ottobre 2024; questo scudo fiscale protegge i contribuenti da possibili rettifiche future, fornendo anche agevolazioni sulle imposte sostitutive per determinate annualità e condizioni.
AdE, aggiornate le comunicazioni nel cassetto fiscale
L’Agenzia delle Entrate a causa delle modifiche introdotte dal Decreto legge fiscale n. 155/2024, è stata costretta ad effettuare nuovamente i calcoli relativi ai costi del ravvedimento, già indicati nelle schede informative inviate meno di una settimana fa, il 14 ottobre 2024, nei cassetti fiscali dei possibili aderenti. Questo aggiornamento interessa i contribuenti con cause di esclusione dagli ISA nel periodo 2018-2022.
Pertanto, seppur a ridosso della scadenza per l’adesione al CPB, sono state aggiornate le comunicazioni relative ai costi per aderire allo scudo fiscale riguardante il periodo 2018-2022. Questo aggiornamento include ora anche le annualità precedentemente escluse dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) a causa del Covid-19 o del mancato svolgimento normale dell’attività, estendendo così la protezione fiscale a una platea più ampia di contribuenti. Le nuove comunicazioni, disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti, comprendono i dettagli sui costi e le agevolazioni applicabili, come la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per specifiche annualità. Questo adeguamento normativo, effettuato a pochi giorni dalla scadenza, fornisce chiarezza sui calcoli necessari e permette ai contribuenti di avvalersi di tutte le agevolazioni previste dallo scudo fiscale per mettersi in regola.
Principali aggiornamenti e novità
1. Inclusione dei periodi senza ISA: le comunicazioni ora coprono le annualità in cui i contribuenti erano esentati dall’uso degli ISA per cause specifiche:
– Esclusione per Covid-19: Codici 15, 16 e 17.
– Esclusione per non normale svolgimento dell’attività: Codice 4.
– Queste annualità “senza ISA” sono segnalate con un punteggio zero in rosso.
2. Imposta sostitutiva ridotta:
– Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 e per quelli con esclusione per Covid-19 o non normale svolgimento, l’imposta sostitutiva è ridotta del 30%.
– L’imposta sostitutiva è del 12,5% per il reddito e del 3,9% per il valore della produzione.
3. Ravvedimento speciale:
– Introdotto dalle modifiche legislative del DL n. 155/2024 e DL n. 113/2024, permette ai contribuenti di rettificare la posizione fiscale versando una somma sostitutiva per i periodi dal 2018 al 2022.
– Questo regime speciale offre protezione da rettifiche su redditi d’impresa o di lavoro autonomo, come previsto dagli articoli specifici del DPR 1973 e 1972.
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