Saranno in vigore dal 22 novembre le nuove agevolazioni fiscali e i nuovi incentivi per le PMI e le startup innovative. Le novità in arrivo
Sbarca in Gazzetta Ufficiale la legge con le nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative.
Sono previste nuove agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Le principali novità nel testo della legge n. 162 del 2024.
Startup e PMI innovative: in arrivo agevolazioni fiscali e incentivi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 162/2024 con disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle PMI innovative, dal 22 novembre arrivano le nuove agevolazioni fiscali e i nuovi incentivi.
Le nuove misure si aggiungono a quelle già presenti nel panorama italiano e mirano a favorire gli investimenti in tecnologie innovative, così da migliorare la crescita, la competitività e lo sviluppo imprenditoriale.
Nello specifico, vengono modificati gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e in PMI innovative, per i quali è riconosciuta una detrazione IRPEF, così da permettere la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente.
Se, infatti, la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Una novità che si potrà applicare agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Startup e PMI innovative: nuove disposizioni per il Patrimonio Destinato
Per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, poi, si introducono nuove disposizioni per il Patrimonio Destinato, il Fondo previsto dal decreto Rilancio in risposta alla crisi pandemica per sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo del Paese.
Come previsto all’articolo 3 della nuova legge n. 162/2024, il Patrimonio Destinato può anche effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio o da gestori autorizzati, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato. Devono però essere rispettate le specifiche condizioni precisate nel testo:
- ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato, gli investono vanno effettuati prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- la quota non prevalente dell’investimento, secondo determinati limiti, criteri e condizioni, può essere investita in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia;
- le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- entro determinati limiti, scadenze, criteri e condizioni l’investimento può essere effettuato in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;
- il Patrimonio destinato può detenere fino al 49 per cento delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo, il resto del capitale è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
Sono previste, inoltre, alcune modifiche al decreto sostegni bis del 2021, in particolare nella parte relativa all’esenzione temporanea dall’imposta sulle plusvalenze che le persone fisiche hanno ricavato dalla vendita di partecipazioni in startup e PMI innovative (articolo 14).
Nello specifico viene eliminata l’esenzione per gli investimenti effettuati in regime de minimis, mentre restano agevolati quelli che beneficiano della detrazione o della deduzione del 30 per cento.
Un’altra modifica allo stesso riguarda l’esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative. Per poterne beneficiare, le plusvalenze devono:
- essere realizzate da persone fisiche;
- derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale entro il 31 dicembre 2025;
- essere detenute per almeno 3 anni.
Infine, si prevede l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice (SIS).
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della legge n. 162/2024.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui