Con riferimento ai ‘piani attestati di risanamento’ il d. l.vo 13 settembre 2024 n. 136, c.d. ‘correttivo ter’ di modifica del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, c.d. CCII, interviene con operazioni di apparente portata prettamente stilistica cui potrebbero, però, correlarsi risvolti di natura sostanziale ed applicativa.
Al dichiarato scopo, enunciato nella relazione di accompagnamento, di uniformarne la disciplina positiva a quella prevista per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’art. 15 comma 1 emenda l’art. 56 comma 1 CCII, stabilendo che la loro redazione debba essere funzionale al superamento della condizione di squilibrio dell’impresa interessata, nella duplice declinazione, oltre che –come già previsto- economico-finanziaria anche patrimoniale.
In ragione del conseguimento di tale risultato, oltre che in sintonia con la disciplina tipica degli altri strumenti di regolazione della crisi, viene, quindi, previsto un contenuto di maggiore dettaglio del progetto di risanamento in cui si compendia il piano rivolto ai creditori, nel quale, è stabilito, deve essere data esaustiva indicazione sia dell’assetto economico-finanziario e patrimoniale dell’impresa, sia della sua condizione di precarietà e delle pertinenti cause, sia dell’effettiva possibilità di superamento e dell’idoneità, a tale scopo, delle iniziative programmate.
In coerenza con il nuovo impianto normativo di disciplina, l’attività negoziale inerente al piano potrà esplicarsi anche con intese con soggetti differenti dai creditori; basti pensare, atteso il chiaro riferimento, di nuovo conio, alla ‘posizione dei lavoratori’, ad accordi con le organizzazioni sindacali per eventuale differente assetto dei rapporti di lavoro ovvero con gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro o dell’ambiente, del rispetto delle cui pertinenti previsioni normative è espressamente stabilito debba essere dato conto degli esborsi a ciò necessari; anche tali accordi potranno essere pubblicizzati nel registro delle imprese ‘su richiesta del debitore’.
Il mutato contenuto del piano si traduce, poi, in un corrispondente ampliamento dell’oggetto delle verifiche cui l’attestatore è tenuto in adempimento dei compiti demandatigli dal comma 3 dell’articolo 57CCII. Il rispetto di tali precetti è, come noto, condizione per l’operatività dell’esimente da azione revocatoria dei pertinenti atti esecutivi di adempimento, ex articolo 166CCII.
In tema di ‘accordi di ristrutturazione’ ex art. 57CCII e nell’ottica di armonizzazione e coordinamento sistematico con la parallela disciplina del concordato preventivo, la novella legislativa ha previsto in via integrativa, all’articolo 16, per il caso in cui il piano economico-finanziario che ne dovrebbe consentire l’esecuzione preveda operazioni di trasformazione, fusione o scissione della proponente, l’applicazione del meccanismo procedimentale indicato dall’articolo 116CCII e, quindi: la preventiva pubblicizzazione del piano nel registro delle imprese ove hanno sede tutte le società ad esso interessate; la facoltà, per i creditori, di contestarne la validità solamente in sede di opposizione all’omologa ex art. 48CCII; la conseguente regolamentazione tipica dei pertinenti effetti. Sempre in tale prospettiva di riassetto è stata inserita la possibilità, per il debitore, di chiedere, al tribunale, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti anche nella forma di emissioni di garanzie, con la conseguente applicazione degli articoli 99, 101 e 102CCII, facoltà che può essere esercitata ‘con la domanda di omologazione o anche successivamente’. Trattasi, all’evidenza, di attività che devono avere logico presupposto e, comunque, coordinarsi con il piano economico finanziario illustrativo delle modalità di acquisizione delle risorse utili all’adempimento degli accordi intercorsi con i creditori. Deve, quindi, ritenersi che la relativa istanza debba essere corredata di asseverazione integrativa del professionista indipendente, ex art. 57 comma 4 CCII, che dovrà rendere adeguata contezza della necessità di tali proventi per l’esecuzione del piano, della perdurante fattibilità dello stesso oltre che del correlato soddisfo delle pretese dei creditori come convenzionalmente composte, tenuto peraltro conto della collocazione in prededuzione di tale ulteriore debito.
Di natura meramente di restyling sono, invece, gli interventi operati dall’articolo 16, commi 2 e 3, del testo correttivo sulle previsioni, rispettivamente, degli articoli 58 comma 2 CCII, ‘rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano’ –ove è stato precisato che l’opposizione alle modifiche sostanziali del piano va proposta con ricorso che dà, quindi, origine a relativo procedimento che deve svolgersi con le forme dell’articolo 48CCII– e 60 comma 1 lett. b) CCII in tema di ‘accordi di ristrutturazione agevolati’–nel quale la precedente dizione ‘misure protettive temporanee’ è stata sostituita con la locuzione ‘le misure protettive di cui all’articolo 54’, così operando richiamo, in punto di indicazione di situazioni potenzialmente ostative alla dimidiazione della percentuale approvativa, anche a tutte le misure atipiche.
Quanto agli ‘accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa’ ex articolo 61CCII la novella del 2024 interviene (articolo 16 comma 4) con modifiche di adeguamento terminologico e di raccordo con gli altri istituti del medesimo corpo normativo e, rispetto alla precedente formulazione (‘situazione patrimoniale, economica e finanziaria’) modifica in ‘situazione economico-patrimoniale e finanziaria’ il contenuto sostanziale dell’informativa che l’imprenditore proponente deve rendere ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria; sulla stessa linea interviene l’addenda della successiva lettera d) del medesimo comma, laddove l’efficacia estesa dell’accordo viene subordinata, tra le altre, alla condizione che i creditori non aderenti ad essa interessata siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto avrebbero potuto ricevere in caso di apertura di liquidazione giudiziale dell’imprenditore proponente alla data di deposito della domanda di omologazione, riferimento temporale, questo, non presente nella previgente formulazione.
Altre emende di non secondario rilievo interessano il comma 3 –che fa ora decorrere il termine per i creditori che intendano presentare opposizione dalla notifica dell’accordo, della domanda di omologa e della pertinente documentazione e non dalla comunicazione di tali atti, come in precedenza stabilito e prevede la possibilità, per il tribunale, di stabilire, su richiesta del debitore, forme di notificazione più utili alla celerità della procedura – e il comma 5 –che indica anche nei cessionari dei crediti di banche e istituti finanziari i soggetti potenzialmente coinvolgibili -.
Con riferimento alla ‘convenzione di moratoria’ ex articolo 62CCII, il decreto correttivo, oltre a semplici aggiustamenti di stampo meramente lessicale, interviene anche in via sostanziale, modificando, con il comma 5 dell’articolo 16, la lettera c) del comma 2 dell’articolo 62CCII e, conseguenzialmente prevedendo, tra le altre, quale condizione di operatività dell’accordo, che sia accertato che i creditori appartenenti alla medesima categoria non aderente, ai quali si estendono gli effetti della convenzione, ‘non risultino pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione’, così sostituendo la precedente previsione che, al riguardo, richiedeva una valutazione di stampo prognostico riferita a ‘concrete prospettive’ circa la possibilità di soddisfo ‘all’esito’ della convenzione ‘in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale’.
Quindi una valutazione di differente contenuto quanto sia al parametro di riferimento, ancorato non al solo dato quantitativo ma al complessivo trattamento conseguibile in ciascuno dei due differenti contesti oggetto di comparazione, sia al profilo temporale, rapportato al momento della stipula della convenzione e non a quello della produzione dei relativi effetti negozialmente concordati.
Anche in tal caso la funzione asseverativa del professionista indipendente dovrà intervenire in via attestativa sulla sussistenza di tali requisiti. Ulteriore elemento di novità è, poi, costituito –per effetto di intervento integrativo sul comma 5 dell’articolo 62CCII– dal riferimento all’articolo 27CCII per individuare il giudice competente a delibare le opposizioni alla convenzione di moratoria e alla riunione nel caso di presentazione di più opposizioni, indicazione opportuna, se non necessaria, se si considera che, attesa la natura prettamente convenzionale dell’istituto, la presentazione di opposizione costituisce il primo momento di contatto con l’autorità giudiziaria.
Con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61CCII il testo normativo correttivo, all’articolo 16 comma 6, integra l’assetto di disciplina dell’istituto della c.d. transazione fiscale e previdenziale che, come noto, riguarda le modalità procedurali per il componimento di tali debitorie, introducendo sull’articolo 63CCII, modifiche rese necessarie dalla prassi esegetica formatasi sul previgente testo oltre che dall’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023.
Ciò attraverso la precisazione: dei creditori pubblici ad essa interessati -indicati nelle agenzie fiscali e negli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie- oltre che dei crediti che potrebbero essere coinvolti, ossia quelli maturati sino alla data di presentazione della relativa istanza; del contenuto della attestazione del professionista indipendente, ex art. 57 comma 4 CCII, che dovrà riguardare, nel caso di piano a contenuto liquidatorio la ‘convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale’, nel caso di piano in continuità ‘un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale’; delle differenti forme di espressione dell’adesione alla proposta in relazione alla natura del credito, alle autorità competenti all’adozione del relativo atto dispositivo e alle pertinenti tempistiche anche in caso di sua modifica e ciò per ovviare alla discrasia e difetto di coordinamento in precedenza riscontrabile nel caso di domanda prenotativa ex art. 44CCII rispetto al termine previsto entro il quale il creditore pubblico avrebbe dovuto esprimere la propria approvazione; dei rapporti tra domanda di omologa e riscontro o inerzia dell’amministrazione destinataria della proposta; della differente modulazione del cram down, escludendone l’operatività in relazione alla natura del piano accedente all’accordo, che non deve avere contenuto liquidatorio; dell’entità degli ulteriori crediti concorrenti rispetto a quelli di natura pubblica; della condizione di accesso alla procedura, costituita dal mancato ricorso allo strumento nel quinquennio precedente da parte del medesimo istante quand’anche abbia medio tempore assunto una differente forma giuridica ovvero abbia acquisito l’impresa in esecuzione di ulteriore differente accordo di ristrutturazione, attuato con le medesime modalità operative; dell’ulteriore condizione relativa al debito di natura pubblica da definire, che non deve essere pari o superiore all’ottanta per cento dell’ammontare complessivo delle passività e non deve derivare da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o di contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
L’art. 64 del codice della crisi, intitolato ‘effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive’ è, invece, interessato, dall’articolo 16 comma 7 del decreto correttivo, da mutamenti di contenuto prettamente formali, determinati dalla necessità di coordinamento con le norme relative agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla composizione negoziata.
Viene, quindi, precisato che il divieto di acquisito, per i creditori, di diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore è connesso anche alla richiesta di misure protettive e cautelari ex art. 54 comma 3 CCII e che la perduranza degli ordinari doveri gestori ex articolo 2486 cod.civ. nel periodo antecedente quello di sospensione dell’obbligo di integrità del capitale sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 64CCII, deve tener conto dell’eventuale composizione negoziata instaurata prima della domanda di omologazione degli accordi e ciò attraverso il riferimento all’articolo 20CCII. Sempre con finalità di correzione prettamente lessicale è la modifica del comma 3 dell’articolo 64CCII che, in funzione di raccordo e coordinamento con gli altri istituti della medesima codificazione, precisa che la limitazione per le controparti di relazioni contrattuali in essere con l’impresa proponente gli accordi in punto di esercizio di proprie facoltà negoziali presuppone la fruizione delle misure protettive o cautelari ai sensi dell’art. 54 comma 3 CCII –le sole conseguibili prima del deposito della domanda di omologa- ovvero la richiesta di loro concessione presentata in uno al ricorso per l’omologa.
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