Tutti i chiarimenti sul Superbonus e impianto fotovoltaico, con le regole su quando e come si può cambiare se è già presente sull’edificio senza incorrere così in sgradevoli imprevisti.
Usufruire di un impianto fotovoltaico è una validissima alternativa per strizzare l’occhio all’ambiente e ridurre al contempo i consumi elettrici. Un investimento vantaggioso per il circolo dell’energia pulita, con risparmi sulla bolletta totale fino al 30%, attingendo così dall’energia elettrica dell’impianto invece che da quello della rete elettrica. Inoltre, per l’installazione è possibile usufruire di ulteriori vantaggi con la sinergia Superbonus e impianto fotovoltaico. C’è però da comprendere come agire per evitare brutte sorprese e in particolar modo se è possibile installarne uno nuovo quando già presente sull’edificio.
Cosa succede con Superbonus e impianto fotovoltaico già presente
Con il nuovo incentivo Superbonus, numerose organizzazioni ne hanno approfittato per migliorare la propria efficienza energetica cambiando il proprio impianto fotovoltaico. Vi sono numerose normative che regolano però questo cambiamento, possibile unicamente se si rispettano alcune regole legate al limite di potenza previsto e rispettando un tetto massimo di spesa agevolabile. Scopriamo insieme quindi come adottare la sinergia Superbonus e fotovoltaico senza incorrere in problematiche e sanzioni.
Il caso della ONLUS e l’edificio con pannelli fotovoltaici
L’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 199/2024 tramite i suoi canali ufficiali, ha affrontato l‘annoso caso di una ONLUS che ha richiesto di poter installare un nuovo impianto fotovoltaico da 217 kW su un edificio che ne aveva già uno di potenza nominale da 200 kW.
Ecco che prendono il via numerosi interrogativi sulla possibilità dell’operazione e delle sovvenzioni Superbonus a riguardo, andando contro la normativa che in questo caso stabilisce il limite massimo di potenza per poter beneficiare dell’aliquota del 110%.
Ecco che la ONLUS che posto due domande cruciali, chiedendo quindi come calcolare precisamente il tetto massimo previsto di 200 kW considerando anche il vecchio impianto e sommando quindi le due valutazioni di potenza o considerando soltanto il nuovo. Ancora, chiede delucidazioni su come si intenda il tetto massimo di spesa agevolabile.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La richiesta della ONLUS è ovviamente legata al miglioramento dei pannelli energetici già presenti, approfittando di una riduzione in bolletta e di un apporto maggiore alla sostenibilità ambientale. Secondo l’Ente infatti, il limite di 200 kW sarebbe previsto dal comma 16-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio soltanto in considerazione del nuovo impianto, senza sommare così il precedente.
Inoltre, ha chiarito che il tetto massimo di spesa agevolabile è calcolabile tramite la moltiplicazione del rapporto tra la superficie totale dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come specificato dall’articolo 119 comma 10-bis dello stesso Decreto Rilancio. Per il primo punto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la presa in considerazione soltanto del nuovo impianto, mentre per la seconda questione ha confermato che il limite massimo di 2.400 euro per kW di potenza si applica anche al nuovo impianto fotovoltaico.
Cosa succede con Superbonus e impianto fotovoltaico già presente: immagini e foto
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