Il DLgs. 87/2024 ha introdotto delle novità nelle sanzioni legate all’indebita compensazione. Il legislatore ha delineato la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, definendo meglio gli effetti procedurali, sanzionatori e penali che discendono dall’indebita compensazione.
Le nuove le definizioni sono contenute nell’art. 1 del DLgs. 74/2000 (in tema di reati tributari) e valgono anche ai fini amministrativi, essendo richiamate dall’art. 13 del DLgs. 471/97. Analizzando il combinato disposto normativo, emergono criticità interpretative in merito alla compensazione eseguita in assenza di adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza:
- ai fini penali, il credito si considera non spettante (art. 1 comma 1 lett. g-quinquies) del DLgs. 74/2000);
- ai fini tributari, il credito si considera inesistente (ciò lo si deduce a contrario dall’art. 13 comma 4 e comma 4-bis, laddove si sanziona nella misura del 25% il credito compensato in assenza di adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza).
Ai fini tributari, la compensazione in assenza di adempimenti amministrativi ha quindi un triplice volto, potendo essere sanzionata:
- nella misura del 70% se l’adempimento è previsto a pena di decadenza;
- nella misura del 25% se l’adempimento non è previ- sto a pena di decadenza;
- nella misura fissa di 250 euro se l’adempimento non è previsto a pena di decadenza e la violazione viene rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione.
Spesso l’utilizzo dei crediti è subordinato ad un adempimento formale, che può essere una comunicazione preventiva, un’istanza o l’ottenimento di un nulla osta.
Omessa presentazione del quadro RU
L’articolo 13 del Dlgs 1/2024 ha previsto l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata comunicazione dei crediti di imposta con la sola esclusione crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’ art 10 del decreto 115/2017 per i quali l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
L’articolo 13 in esame prevede l’applicazione di queste disposizioni con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; dunque, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’eventuale mancata indicazione dei dati nei modelli da inviare entro il prossimo 31 ottobre non sarà più sanzionata con la perdita del credito stesso.
La mancata indicazione nel quadro RU di un credito di imposta nell’esercizio in cui si perfeziona l’investimento determina, una violazione formale tranne se la norma istitutiva del credito o le istruzioni della dichiarazione dei redditi impongano l’obbligo di compilazione del quadro RU in tema di decadenza dell’agevolazione.
L’art. 1 del DLgs. 1/2024, secondo cui “La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio”.
Ai sensi del suddetto articolo, ne deriverebbe che il credito compensato in assenza di indica-zione nel quadro RU:
- non può dare luogo a nessun tipo di recupero e a nessuna sanzione da indebita compensazione se l’indicazione non è prevista a pena di decadenza, potendo al più legittimare la sanzione fissa dell’art. 8 del DLgs. 471/97 (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2017 n. 13, § 4.9);
- potrebbe essere considerato un credito inesistente se l’indicazione è prevista a pena di decadenza, essendo ciò previsto per l’omesso adempimento formale dai descritti commi 4-bis e 4-ter.
Si ricorda, infine, che a partire da quest’anno non è più richiesta l’indicazione (salvo che in alcuni casi) nella sezione I di alcuni crediti «non automatici», ossia concessi da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono a quest’ultima i dati e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna. L’elenco di questi crediti (e delle eccezioni) è contenuto nelle istruzioni ministeriali.
Dichiarazione integrativa
Con la presentazione della dichiarazione integrativa possono essere apportate modifiche anche alle sezioni dedicate agli incentivi per le imprese che hanno investito in attività di R&S o in beni 4.0 nel corso del 2023.
Con l’invio dei modelli integrativi va ricontrollato il quadro RU che raccoglie le informazioni riferite al credito d’imposta R&S e innovazione. Il contribuente deve indicare:
- nella sezione I del quadro RU, l’ammontare del credito maturato,
- nella sezione II (righi RU100, RU101 e RU102) indicando, per ciascuna fattispecie agevolabile, i dati relativi ai costi agevolabili, e distinguendo le spese per:
- il personale;
- le quote di ammortamento,
- i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software;
- i contratti di ricerca extra muros;
- le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali;
- i servizi di consulenza;
- le spese per attività commissionata;
- i materiali, le forniture e altri prodotti analoghi.
Il totale, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la percentuale spettante.
Ad eccezione del bonus ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno, i crediti d’imposta R&S e innovazione – ex articolo 1, commi 198 e seguenti della legge 160/2019 – non devono essere indicati nel prospetto contenuto nel rigo RS401 del modello, in quanto non costituiscono aiuti di Stato.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
TAG creditidichiarazione integrativaquadro ru
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