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Energie rinnovabili: come funziona il trattamento IVA per le imprese | Articoli #finsubito prestito immediato


Il gestore dei servizi energetici (GSE) si configura come un attore fondamentale per il sostegno delle energie rinnovabili in Italia. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA riguardante le retrocessioni effettuate dalle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Contributi GSE e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia

Il GSE (gestore dei servizi energetici) è il garante dello sviluppo sostenibile del paese e affianca professionisti e imprese per implementare progetti inerenti le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, assegnando ed erogando contributi finanziari a imprese, enti pubblici e privati cittadini.

I contributi economici sono riconosciuti per ogni impianto di produzione di energia elettrica avente una durata di 20 anni. Le tre tipologie di contributi, per le diverse configurazioni, ammesse sono:

  • la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, che include la restituzione delle componenti tariffarie secondo quanto stabilito dalla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA;
  • l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa, dove in base al decreto CER è prevista una tariffa premio per l’energia elettrica condivisa;
  • il corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete (RID), disponibile tramite il GSE previa specifica richiesta.

La norma, che stabilisce quale sia il corrispettivo a copertura dei costi gestionali e operativi dovuto al GSE, è il decreto MASE n°106 del 15 marzo 2024, il quale prevede che la tariffa da corrispondere sia articolata in un corrispettivo fisso e in un corrispettivo variabile, sulla base della potenza del singolo impianto/unità di produzione facente parte della configurazione.

Quest’ultimo corrispettivo è richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti.
Per accedere a tali contributi è necessario presentare una richiesta al GSE tramite l’applicazione SPC
(sistemi di produzione e consumo).
Recentemente l’agenzia delle entrate, con la risposta 201/2024, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento IVA relativa alla ripartizione dei contributi GSE al produttore non appartenente alla comunità energetica (CER).

 

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Rilevanza IVA delle retrocessioni della comunità energetica

L’istanza, a cui l’Agenzia delle Entrate risponde, è stata redatta da una società operante nel settore della progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio, conduzione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica, a fonte convenzionale e rinnovabile, di impianti fotovoltaici.

La società dichiara di essere proprietaria di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, con potenza pari a 99,18 kW. Tale impianto, dalla stessa gestito, dal punto di vista dell’energia immessa in rete risulta parte integrante della configurazione della Comunità energetica X, costituita dall’istante unitamente ad altri soggetti. Pur essendo la società un produttore non appartenente alla CER, l’energia immessa in rete fa capo alla comunità.

Infatti, in tema di autoconsumo diffuso la normativa prevede che, ai fini della condivisione dell’energia, rientrino «anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa» (cfr. Allegato A alla delibera ARERA 727/2022, art. 3.3).

In data 20 gennaio 2022, con la risposta ad interpello n. 37, si era chiarito che i pagamenti effettuati dal GSE a una comunità energetica rinnovabile (CER), sia sotto forma di tariffa incentivante e sia come restituzione di elementi tariffari, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, poiché tali somme sono considerate contributi a fondo perduto, percepiti dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

La società richiede di sapere se tali somme conservino lo stesso trattamento ai fini IVA quando vengano ripartite tra i membri della CER. La società sostiene che le somme mantengano la loro natura “fuori campo IVA” grazie al mandato senza rappresentanza conferito alla CER, il quale determina una “sorta di finzione giuridica” che conserva la stessa natura, anche con riferimento al regime IVA in tutte le transazioni coinvolte.

Nel caso in esame l’agenzia delle entrate evidenzia perplessità riguardanti:

  • la natura delle somme percepite dall’istante;
  • la causale del pagamento, che la società afferma essere una ripartizione dei benefici ottenuti dalla CER.

Dalla documentazione integrativa fornita dall’istante si evince che:

  • la qualifica di socio garantisce la partecipazione ai benefici economici e che tale diritto è esteso anche ai produttori terzi che contribuiscono alla generazione dell’incentivo;
  • il diritto della società a ricevere benefici economici non trova riscontro nel Regolamento organico della CER, ma in un “accordo di messa a disposizione dell’energia prodotta”.

Dall’accordo, non firmato e privo di data, emerge che l’istante sta chiedendo il trattamento IVA di somme di cui non ha diritto in quanto “produttore non facente parte della CER” e questo solleva dubbi sulle affermazioni contenute nel documento. Sebbene si consideri che “l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa (…) consente l’accesso ai benefici derivanti dalla condivisione dell’energia (…)”, si specifica anche che “con la sottoscrizione del presente Contratto il Produttore [n.d.r. ­ cioè l’Istante] dichiara di rinunciare (…) alle Tariffe Incentivanti e al Contributo di sua competenza [n.d.r. ­ incassati dalla CER ai sensi del Mandato] ad eccezione della Quota dei Benefici (…)”.

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Secondo il punto 3.1 di suddetto accordo, “il Produttore si impegna a mettere a disposizione della Comunità l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (…)“, questo sembra indicare che il riferimento al regolamento organico della CER riguarda solo la quantificazione della “Quota dei Benefici” (spettante all’istante) e non la natura della stessa, che, secondo l’accordo, appare come corrispettivo per l’impegno del produttore a:

  • distribuire l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico;
  • gestire detto impianto in collaborazione con la Comunità per massimizzare la disponibilità dell’energia per la condivisione, nel rispetto delle normative vigenti.

In termini di condivisione dei benefici, il regolamento organico prevede che i produttori associati ricevano il 45% degli incentivi e dei contributi ARERA ottenuti dalla CER, il che sembrerebbe presupporre che tali produttori risultino associati alla CER, a differenza invece della società (istante).

Analizzando la documentazione prodotta, l’Agenzia delle Entrate conclude che le somme, ottenute come ripartizione tra i membri della CER di quelle percepite come contribuzione, abbiano la natura di corrispettivo e siano, di conseguenza, rilevanti ai fini IVA, contrariamente a quanto affermato dall’istante stesso.

In conclusione, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto sia importante la funzione del regolamento organico della CER (insieme agli altri eventuali accordi tra le parti) per la definizione degli importi che facciano capo (o meno) alla comunità economica rinnovabili. Inoltre, l’Agenzia ribadisce che solo se il produttore, che possiede i requisiti per essere inquadrato come appartenente alla CER, ha diritto ai contributi a fondo perduto (tariffa incentivante o restituzione di elementi tariffari) e che soltanto questi ultimi importi beneficiano delle agevolazioni IVA previste.

 

IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE È SCARICABILE IN ALLEGATO.



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